Le norme relative al vincolo Idrogeologico si applicano in tutti i territori coperti da bosco (Legge regionale 21/03/2000, n. 39, art. 37, com. 1) e nei terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267.
L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune nei casi previsti dalla Legge regionale 21/03/2000, n. 39, art. 42, com. 5:
- trasformazione d'uso dei terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive
- la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.
Il Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R disciplina le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previste dalla Legge regionale 21/03/2000, n. 39. Nel regolamento sono individuate le tipologie di intervento in cui si applica la procedura dell’autorizzazione (Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 101) o della dichiarazione di inizio lavori (Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 93 e 100).
Le opere e i movimenti di terreno, eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione e indicati nel Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 98 e 99, sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali del regolamento stesso e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.